Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

L'ACCESSO CIVICO

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 33/2013 introducendo l’istituto dell’accesso civico, che comprende l’obbligo per le P.A. di rendere noti documenti, informazioni o dati ed al contempo il diritto, per chi ne fa richiesta, di richiedere tali documenti nel caso in cui questi non siano stati pubblicati.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. Va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), tramite servizio postale presso la sede della società sita in via Alessandro Volta 26/A 44034 Copparo (FE), ovvero via e-mail all'indirizzo: anticorruzione@clarambiente.it, preferibilmente utilizzando il modulo pubblicato nella presente sezione.

A seguito di richiesta di accesso civico, gli uffici che detengono il documento, l'informazione o il dato provvedono, entro 30 giorni a: 
•    pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto; 
•    trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale; 
•    indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l’informazione o il dato, se questo era già pubblicato sul sito della società.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: 
•    l’obbligo di segnalare l'inadempimento dell'ufficio che detiene il documento, l'informazione o il dato alla struttura interna competente alle sanzioni disciplinari, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare; 
•    la segnalazione degli inadempimenti al vertice della Società per la valutazione ai fini delle assegnazioni di responsabilità.

MODULISTICA ACCESSO CIVICO: Modulo accesso civico

L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA)

L’articolo 2 co. 1 del D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto anglosassone del Freedom of information act (il c.d. “Foia”), ossia l’accesso civico generalizzato, in base al quale la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle P.A. e dagli altri soggetti di cui all’art. 2 bis è garantita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti.  
In base a tale disposizione, CLARA SPA è tenuta ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all’interno del proprio sito, sia garantendo l’accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all’organizzazione e alle attività svolte. 
L’accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione, è gratuito, non richiede alcun presupposto legittimante e nessun obbligo di motivazione.     
Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all’art. 5 bis del D.lgs. 33/2013; a tal fine CLARA SPA applica le Linee guida di cui alla delibera ANAC n. 1309 del 2016, valutando caso per caso la possibilità di diniego dell’accesso a tutela degli interessi pubblici o privati indicati dalla norma citata. 
Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dalla società nell’ambito dell’attività di pubblico interesse esercitata, afferente la gestione dei rifiuti urbani. 
Tra gli interessi privati, particolare attenzione dovrà essere posto al bilanciamento tra il diritto all’accesso e la tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
L’istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata alternativamente: 
•    all’Ufficio di CLARA SPA che detiene i dati, i documenti o le informazioni oggetto di accesso: l’elenco degli uffici è consultabile su sito http://claraspa.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina25_articolazione-degli-uffici.html
•    al servizio COMUNICAZIONE E PUBBLICHE RELAZIONI (mail: relazioniesterne@clarambiente.it);
•    all’Ufficio Protocollo (mail: info@clarambiente.it) 
La presentazione delle istanze deve avvenire utilizzando preferibilmente il modulo pubblicato nella presente sezione, seguendo le seguenti modalità:
•    a mezzo posta indirizzata alla sede legale di CLARA SPA, via A. Volta n. 26/a 44034 Copparo (FE), presso gli uffici sopra indicati, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente, o direttamente a mano presso tali uffici;
•    per via telematica osservando le seguenti modalità: 
a.    sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
b.    trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
c.    sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità.

CLARA SPA è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine che viene sospeso nel caso siano individuati soggetti controinteressati, i quali hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare una motivata opposizione all’accesso.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) tramite servizio postale presso la sede della società sita in via Alessandro Volta 26/A 44034 Copparo (FE), ovvero via e-mail all'indirizzo: anticorruzione@clarambiente.it, preferibilmente utilizzando il modulo pubblicato nella presente sezione. Il RPCT decide entro 20 giorni dalla richiesta.

MODULISTICA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: Modulo accesso civico generalizzato Modulo riesame accesso civico generalizzato

Contenuto inserito il 08-03-2018 aggiornato al 19-05-2021
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